Me Jonathan DURAND

Diritto all’indennizzo

→  Il comma 1 dell’articolo L. 134-12 del codice di commercio francese prevede: «In caso di cessazione del contratto con il mandante, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità»

→  Agente commerciale statutario: (rispetto delle condizioni legali) ha diritto all’indennità di diritto salvo colpa grave

→  Agente commerciale di diritto comune (inosservanza di tutte le condizioni di legge): ha diritto all’indennità quando il contratto prevede un mandato d’interesse comune e quando non si verifichinocause di revoca o esclusione (motivi previsti dalla legge opporre clausole contrattuali)

→  Agente commerciale in ambito internazionale (UE) : Direttiva europea 86/653 del 18 dicembre 1986 (regime generalmente recepito negli Stati membri)

→  Agente commerciale internazionale (paesi extra europei) : diritto all’indennità secondo la legge applicabile

Importo dell’indennità

→  In diritto francese, il principio da seguire è la completa riparazione del danno

→  La giurisprudenza francese riconosce all’agente di commercio un importo pari a DUE anni di provvigioni (anche se tale importo non sia obbligatoriamente riconosciuto dai giudici, il riferimento adue anni di provvigioni appare costante)

→  Alcune sentenze prevedono la riduzione dell’indennità riconosciuta rispetto ai DUE anni: 6 mesi (Corte d’appello di Pau, 28 gennaio 2020, n° 17/02369), nessuna indennità (Corte d’appello diGrenoble, 17 settembre 2020, n° 18/00023)

→  Altre decisioni prevedono un aumento dell’indennità riconosciuta rispetto ai DUE anni: 2 anni e mezzo (Corte d’appello di Lyon, sentenza del 8 settembre 2016, n° 14/00666), 3 anni (Corte d’appellodi Parigi, sentenza del 24 novembre 2016, n° 15/05651 – Corte d’appello di Lyon, sentenza del 21 febbraio 2019, n° 15/06461)

Calcolo dell’indennità

→ Il calcolo viene effettuato tenendo in considerazione l’integralità delle remunerazioni ricevute dall’agente di commercio a qualunque titolo

Decadenza del diritto all’indennità

→  Il comma 2 dell’articolo L. 134-12 del codice di commercio prevede che: «l’Agente di commercio perde il diritto all’indennità se non ha comunicato al suo mandante, entro un anno dalla risoluzione del contratto l’intenzione di far valere i propri diritti in merito all’indennità»

→  Nessuna formalità particolare è prevista dall’articolo sopraindicato, tuttavia sarà opportuno ottenere una prova dell’interruzione del termine di decadenza (tramite invio lettera raccomandata con avviso di ritorno e contestuale invio di una e-mail o anche notifica tramite ufficiale giudiziario)

→  Punto d’inizio del termine di decadenza: fine effettiva del contratto (cf. termine di durata del contratto) e non dalla data di preavviso di rottura della relazione contrattuale (Corte di cassazione francese, sezione commerciale, 18 gennaio 2011, n° 09-72.510)

→  L’articolo L. 134-16 del codice di commercio dispone: « Deve considerarsi non scritta qualsiasi clausola o accordo contrari alle disposizioni degli articoli L. 134-2 et L. 134-4, del terzo e quarto comma dell’articolo L. 134-11, e dell’articolo L. 134-15 o che deroghino, a danno dell’agente di commercio, alle disposizioni del secondo comma dell’articolo L. 134-9, del primo comma dell’articolo L. 134- 10, degli articoli L. 134-12 e L. 134-13 e del terzo comma dell’articolo L. 134-14. »

Esclusione del diritto all’indennità

→ L’articolo L.134-13 del codice di commercio indica che: «L’indennità prevista all’articolo L. 134-12 non è dovuta nei casi seguenti:
1° Recesso del contratto a causa di colpa grave dell’agente;
2° Recesso del contratto da parte dell’agente, salvo se la fine del contratto non sia giustificato da circostanze imputabili al mandante o dovuta all’età, alla malattia dell’agente di commercio, a causa delle quali la continuazione dell’attività non possa essere ragionevolmente pretesa;
3° A seguito di accordo con il mandante, l’agente di commercio cede a un terzo i diritti detenuti in virtu’ del contratto di agenzia»

→ L’articolo L. 134-16 del codice di commercio dispone : « Deve considerarsi non scritta qualsiasi clausola o accordo contrari alle disposizioni degli articoli L. 134-2 et L. 134-4, del terzo e quarto comma dell’articolo L. 134-11, e dell’articolo L. 134-15 o che deroghino, a danno dell’agente di commercio, alle disposizioni del secondo comma dell’articolo L. 134-9, del primo comma dell’articolo L. 134- 10, degli articoli L. 134-12 e L. 134-13 e del terzo comma dell’articolo L. 134-14 – Si precisa che per l’agente commerciale di diritto comune, la clausola che permette di escludere il diritto all’indennità potrebbe, a certe condizioni, essere valida

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