ALCUNI ASPETTI PARTICOLARI DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI DIRITTO DELLA COSTRUZIONE IN FRANCIA | |
PARTI NELLA PROCEDURA | → Verificare che le parti non siano soggette a procedura concorsuale e prendere conoscenza dei documenti contabili delle stesse consultabili pubblicamente → Verificare la presenza di assicurazioni e citarle con precisione nell’atto di citazione |
AZIONI UTILI PRIMA DELLA PERIZIA GIUDIZIALE (CTU) | → Effettuare una dichiarazione di sinistro presso le competenti compagnie assicurative → Richiedere una perizia amichevole in materia di danni relativi ai lavori, in assenza di richiesta potrebbe essere pronunciata l’inammissibilità della domanda di perizia giudiziale nei confronti dell’assicuratore → Consigliare di non effettuare lavori di ripristino, poiché le conclusioni della perizio potrebbero essere compromesse → Pronunciarsi sull’opportunità di effettuare un sequestro conservativo (in particolare in assenza di assicurazione, per preservare l’esecuzione della sentenza) → Verificare i termini per introdurre un’azione per la nomina di CTU e considerare l’opportunità di iscrivere al ruolo una contestuale causa nel merito |
FASE DELLA PERIZIA GIUDIZIALE (CTU) | →Redigere con attenzione l’atto di citazione precisando la missione da far attribuire al Perito nominato dal giudice e non tralasciare alcune richieste specifiche (ad esempio : richiedere che il perito sia obbligato a comunicare una pre-perizia prima di depositare le sue conclusioni definitive) → Memorie ed osservazioni: le osservazioni sono molto importanti, in particolare a seguito del deposito della pre-perizia (esempio : se la natura del danno è decennale, ciò deve essere esplicitamente indicato nel rapporto) → La competenza del giudice che ha nominato il CTU persiste sino al deposito delle conclusioni definitive da parte del perito |
CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN FAVORE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI | → L’esistenza di una clausola compromissoria in favore del Consiglio dell’Ordini degli architetti impone prima della citazione di adire tale Consiglio dell’ordine. Il non rispetto di tale clausola comporterà la fondatezza di un’eccezione di inammissibilità dell’azione → In materia di responsabilità decennale (articolo 1792 del Codice civile) : la clausola compromissoria non si s’applica (Terza sezione civile, Corte di cassazione, 23 mai 1997, n° RG 06-15.668) → In materia di responsabilità contrattuale : la clausola si applica → In materia di CTU : la clausola non si applica → Impossibilità di regolarizzazione durante il procedimento: tale eccezione non può essere regolarizzata dall’attuazione della clausola durante il procedimento (in particolare, Terza sezione civile della Corte di Cassazione, 16 novembre 2017, RG n. 16-24.642) |
PRESENZA DI UNA COMPAGNIA D’ASSICURAZIONE MUTUALISTICA | → Competenza del Tribunale ordinario e mai del tribunale di commercio. L’articolo. 322-26-1 del Codice delle assicurazioni dispone in effetti che « Le compagnie di assicurazioni mutualistiche sono persone morali di diritto privato aventi un oggetto non commerciale (…) “ e la giurisprudenza è uniforme in tale materia: il tribunale commerciale non avrà competenza |
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI | → In diritto immobiliare alcuni atti (citazione, sentenza, ecc.) dovranno essere pubblicati a pena d’inammissibilità (la domanda sarà inammissibile) → Sarà necessario ritirare una visura ipotecaria dall’immobile prima di far notificare gli atti (anche se si è già in possesso delle informazioni relative all’immobile: queste potrebbero essere cambiate nel frattempo) → Pubblicità obbligatoria: articolo 28 del decreto del 4 gennaio 1955. Tale pubblicità può essere regolarizzata durante il procedimento e anche in appello (Terza sezione civile della Corte di cassazione, 18 novembre 2009, RG n° 08-11.893 e 20 ottobre 2010, RG n° 09-16.640) → Pubblicità facoltativa : articolo 37 del decreto del 4 gennaio 1955 |
MANDATO PER ESPERIRE L’AZIONE | → In alcuni casi (comunità, condominio, società, ecc.), può essere necessario l’accordo di un’altra persona/entità per esperire l’azione |
TERMINI DIDECADENZA E DI PRESCRIZIONE | → Garanzia decennale: 10 anni (dal compimento dell’opera) → Garanzia biennale: 2 anni (dal compimento dell’opera) → Garanzia di completamento perfetto: 1 anno (dal compimento dell’opera) → Garanzia contro i vizi occulti (articolo 1648 del codice civile): 2 anni (dalla scoperta del difetto) → Articolo 1662 del codice civile: “L’azione per il prezzo aggiuntivo da parte del venditore, e quella per una riduzione del prezzo o risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, deve essere proposta entro un anno, dal giorno del contratto, a pena di decadenza”. → Articolo 2239 del codice civile: sospensione del termine di prescrizione di 6 mesi dalla data della perizia (questo solo per quanto riguarda il richiedente la misura peritale) → Ciò ha effetto solo per quanto riguarda i termini di prescrizione e non di decadenza (Terza sezione civile della Corte di Cassazione, 3 giugno 2015, RG n. 14-15.796 |